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Il Regolamento UE 2017/746 (IVDR) ha cambiato radicalmente il panorama normativo per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, introducendo requisiti molto più severi, un nuovo sistema di classificazione dei rischi e il coinvolgimento obbligatorio degli Organismi Notificati per la maggior parte delle classi di dispositivi. Questa guida ti spiega cosa devi sapere.
Regolamento UE 2017/746 (IVDR) è il regolamento europeo che disciplina i dispositivi medico-diagnostici in vitro, ovvero i prodotti utilizzati per esaminare campioni prelevati dal corpo umano, come sangue, urina o tessuti, al fine di fornire informazioni su stati fisiologici o patologici.
IVDR ha sostituito la precedente Direttiva IVD (98/79/CE, IVDD) e ha introdotto requisiti significativamente più rigorosi, in particolare in merito alla valutazione delle prestazioni, all'evidenza clinica e al coinvolgimento degli Organismi Notificati. Il regolamento è diventato pienamente applicabile dal 26 maggio 2022, con disposizioni transitorie per i dispositivi legacy.
IVDR introduce un sistema di classificazione basato sul rischio in quattro classi (A, B, C, D), in sostituzione del più semplice approccio basato su elenchi dell'IVDD:
Rischio più basso. Strumenti generali da laboratorio, tamponi, contenitori per campioni (non sterili). È consentita l'autodichiarazione.
Rischio basso-moderato. Dispositivi non classificati come A, C o D. Organismo notificato richiesto.
Rischio medio-alto. Classificazione del sangue, tipizzazione HLA, rilevamento HCV/HIV/HBV, marcatori tumorali, alcuni strumenti diagnostici complementari. NB richiesto.
Rischio più alto. Rilevazione di agenti trasmissibili potenzialmente letali: HIV, HBV, HCV, HTLV, Treponema pallidum, screening della sicurezza del sangue. NB richiesto.
Le regole di classificazione sono stabilite nell'IVDR Allegato VIII. A differenza di MDR per i dispositivi medici, la classificazione IVDR si basa sullo scopo previsto e sul rischio, non solo sulle caratteristiche fisiche del dispositivo.
Il requisito per il coinvolgimento dell'Organismo Notificato ai sensi di IVDR è notevolmente più ampio rispetto a quello previsto dall'IVDD:
Ciò rappresenta un enorme cambiamento rispetto all'IVDD, in cui solo i dispositivi presenti nell'elenco dell'IVDD Allegato II richiedevano il coinvolgimento di NB. In IVDR, tutti i dispositivi Class B, C e D, che rappresentano la maggior parte degli IVD, richiedono un NB.
Uno dei cambiamenti più significativi in IVDR è il requisito di valutazione delle prestazioni — l'equivalente della valutazione clinica ai sensi di MDR. I produttori devono dimostrare che i loro dispositivi IVD raggiungono lo scopo previsto sulla base di prove cliniche e/o scientifiche.
IVDR L'Allegato XIII definisce i requisiti di valutazione delle prestazioni. La valutazione delle prestazioni comprende:
Per i dispositivi Class C e D, il rapporto di valutazione delle prestazioni deve essere particolarmente solido, basato su studi sulle prestazioni cliniche e/o dati pubblicati sottoposti a revisione paritaria.
I dispositivi Class D sono soggetti a un requisito aggiuntivo esclusivo di IVDR: Laboratori di riferimento dell’UE (EURL). Si tratta di laboratori designati che verificano le prestazioni dichiarate dei dispositivi Class D ed effettuano test sul rilascio dei lotti.
L'Organismo Notificato deve ottenere un parere dall'EURL pertinente prima di emettere un certificato per un dispositivo Class D. Questo processo aggiunge molto tempo al percorso di certificazione Class D: pianifica 6-12 mesi aggiuntivi rispetto alla tempistica standard NB.
La Commissione Europea ha l’autorità di pubblicare Specifiche comuni (CS) per dispositivi IVDR - simili a quelli per i prodotti MDR Allegato XVI. Le Specifiche comuni definiscono i requisiti minimi di prestazione, sicurezza e valutazione delle prestazioni per tipi di dispositivi specifici.
Per i dispositivi coperti da CS, la conformità alla CS è obbligatoria. I produttori devono verificare se esiste un CS per il loro tipo di dispositivo e incorporarne i requisiti nella documentazione tecnica.
| Classe del dispositivo | Scadenza della transizione | Condizioni |
|---|---|---|
| Class D (precedente) | 26 maggio 2025 | Certificato IVDD valido OPPURE nessun certificato IVDD richiesto; domanda a NB presentata prima del 26 maggio 2022 |
| Class C (precedente) | 26 maggio 2026 | Stesse condizioni di cui sopra |
| Class B e Class A sterili (legacy) | 26 maggio 2027 | Stesse condizioni di cui sopra |
Queste scadenze transitorie si applicano ai dispositivi già sul mercato con IVDD. I nuovi dispositivi non precedentemente immessi sul mercato devono essere conformi a IVDR dal momento della prima immissione. Verifica la tua situazione specifica con un consulente normativo: le disposizioni transitorie sono complesse e soggette a linee guida aggiornate.
Similmente a MDR, IVDR richiede una documentazione tecnica completa che copra:
I produttori extra UE di IVD devono nominare un Rappresentante autorizzato UE ai sensi dell'articolo 11 IVDR, esattamente allo stesso modo dei produttori di dispositivi MDR. L'AR deve essere stabilito nell'UE, è indicato sull'etichetta ed è registrato in EUDAMED.
→ Vedi la guida completa: Rappresentante autorizzato UE ai sensi di MDR | EAR Guida ai servizi
ECP mette in contatto i produttori di IVD con consulenti normativi, organismi notificati e rappresentanti autorizzati dall'UE specializzati in IVDR. Invia la tua richiesta e ricevi proposte strutturate.
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