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MDR L'Allegato XVI inserisce i dispositivi estetici e cosmetici senza scopo medico nello stesso rigoroso quadro normativo dei dispositivi medici. Se il tuo prodotto modifica l'anatomia, riempie i tessuti, distrugge il grasso o utilizza luce ad alta intensità o energia elettromagnetica sul corpo, questa guida è per te.
Articolo 1, paragrafo 2 e Allegato XVI del EU MDR 2017/745 estendere il campo di applicazione del regolamento sui dispositivi medici per coprire alcuni prodotti che hanno nessuno scopo medico previsto ma presentano rischi simili ai dispositivi medici a causa del modo in cui interagiscono con il corpo umano.
Questi prodotti in precedenza non erano regolamentati a livello europeo e rientravano tra i cosmetici (che non interagiscono con il corpo nello stesso modo invasivo) e i dispositivi medici (che hanno uno scopo medico dichiarato). L’allegato XVI colma questa lacuna normativa.
Il principio chiave: se il tuo prodotto è simile per natura e profilo di rischio a un dispositivo medico, anche se il suo scopo è puramente estetico, rientra nell'MDR Allegato XVI e deve essere conforme ai requisiti MDR applicabili e alle Specifiche comuni.
Articoli introdotti nell'occhio o sopra l'occhio per scopi puramente estetici (ad esempio lenti colorate decorative senza correzione della vista).
Prodotti introdotti totalmente o parzialmente tramite mezzi chirurgici per modificare l'anatomia o riparare parti del corpo. Include protesi estetiche (seno, glutei, ecc.).
Sostanze per il riempimento del viso o della pelle mediante iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica. Include filler di acido ialuronico utilizzati per l'aumento cosmetico.
Apparecchiature per liposuzione, lipolisi o lipoplastica. Destinato a ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo.
Laser, luce pulsata intensa (IPL) e apparecchiature a infrarossi/UV utilizzati sul corpo umano per scopi estetici (depilazione, skin resurfacing, rimozione di tatuaggi).
Apparecchiature che applicano correnti elettriche o campi elettromagnetici che penetrano nel cranio per scopi non medici (stimolazione transcranica, neurofeedback).
I fabbricanti di prodotti Allegato XVI devono rispettare molti degli stessi obblighi MDR dei fabbricanti di dispositivi medici:
A differenza dei semplici dispositivi medici a basso rischio, tutti i prodotti dell'allegato XVI richiedono un organismo notificato nel processo di valutazione della conformità. Questo perché la Commissione ha stabilito che i rischi posti da questi prodotti giustificano la supervisione di terzi, indipendentemente dall’assenza di uno scopo medico.
Le procedure di valutazione della conformità applicabili sono simili a quelle per i dispositivi medici Class III: in genere Modulo H (garanzia di qualità totale) o Modulo B + Modulo E o F.
Invece dei Requisiti Essenziali legati a scopi medici specifici, i prodotti dell’Allegato XVI devono soddisfare Specifiche comuni (CS) pubblicato dalla Commissione Europea. L'indirizzo del CS:
È necessario compilare un file di documentazione tecnica completo ai sensi dell'MDR Allegato II, che comprenda: descrizione e specifiche del prodotto, gestione del rischio (ISO 14971), valutazione clinica, piano di sorveglianza post-commercializzazione ed etichettatura/IFU.
I produttori non UE di prodotti elencati nell'allegato XVI devono nominare un rappresentante autorizzato UE ai sensi dell'articolo 11 MDR, esattamente allo stesso modo dei produttori di dispositivi medici. L'AR è riportato sull'etichetta e nella Dichiarazione di conformità UE.
I prodotti dell'allegato XVI devono essere registrati in EUDAMED. Sia il produttore/AR che il prodotto devono essere registrati.
È necessario un sistema di sorveglianza post-commercializzazione continuo, compreso un piano di follow-up clinico post-commercializzazione (PMCF) o una giustificazione per non condurre il PMCF e rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
Molti prodotti dell'allegato XVI che erano sul mercato dell'UE prima dell'entrata in vigore di MDR si trovano in un periodo di transizione. La situazione è complessa:
Invia la tua richiesta su ECP. Mettiamo in contatto i produttori di dispositivi estetici con consulenti normativi, organismi notificati e rappresentanti autorizzati UE specializzati nella conformità all'Allegato XVI.
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